Cass. pen. n. 40449 del 29 novembre 2002

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 518 c.p.p., per «fatto nuovo» deve intendersi la circostanza dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Ne consegue che non può ritenersi «fatto nuovo» quello costituito dal decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato, poiché in tale ultima ipotesi il P.M. deve procedere alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

Testo massima n. 2


Per «fatto nuovo», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 518 c.p.p., deve intendersi quello che, in quanto dotato di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è già proceduto, possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Non può dunque ritenersi «fatto nuovo» quello costituito dal decesso della persona offesa del reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato. Verificandosi tale ipotesi correttamente il pubblico ministero procede, quindi, alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

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