Cass. pen. n. 1956 del 06 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Rinuncia di una parte all'audizione di un proprio teste - Diritto dell'altra di procedere al suo esame – Condizioni - Fattispecie.


In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13338 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

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