Cass. pen. n. 29213 del 2 agosto 2005
Testo massima n. 1
In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale.
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