Art. 519 – Codice di procedura penale – Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento [477 2, 304] per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 39235/2011
Nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione. (Rigetta, App. Messina, 25/11/2008).
Cass. civ. n. 7641/2010
La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).
Cass. civ. n. 29213/2005
In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 1890/1994
A differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per il dibattimento, non è prevista la concessione di un termine per la difesa nel caso di modificazione del capo di imputazione nel corso dell'udienza preliminare.