Cass. pen. n. 9431 del 6 novembre 1996

Testo massima n. 1


La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521, a pena di nullità prevista dall'art. 522 c.p.p., a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604 che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.

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