Cass. civ. n. 19591 del 10 luglio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Ricongiunzione periodi assicurativi - Decorrenza della prestazione - Dalla data di inizio della pensione - Condizioni.


In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26526 del 2013

Normativa correlata

DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 14 CORTE COST.
DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 1 CORTE COST.
Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

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