Cass. civ. n. 19611 del 11 luglio 2023

Testo massima n. 1


STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Peculiarità - Attendibilità e veridicità della notizia - Valutazione - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti - Necessità - Scriminante - Condizioni.


In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4036 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 185
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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