Cass. pen. n. 19640 del 01 febbraio 2024
Testo massima n. 1
SPORT - Misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento adottato nei confronti di persona già destinataria di precedente divieto - Necessità del giudice della convalida di verificare la pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento - Esclusione - Condizioni.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest'ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE