Cass. pen. n. 3462 del 27 gennaio 2006

Testo massima n. 1


In forza del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, c.p.p., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza « per eventuali repliche» anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE