14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18856 del 22 aprile 2003
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità prevista dall’art. 525, comma 2, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell’imputato.
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Testo massima n. 2
Non può essere ravvisata la nullità prevista dall’art. 525, comma 2, c.p.p. per la mancata rinnovazione, nell’acquiescenza delle parti, della relazione in sede d’appello.
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