Cass. pen. n. 18856 del 22 aprile 2003

Testo massima n. 1


La nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato.

Testo massima n. 2


Non può essere ravvisata la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p. per la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione in sede d'appello.

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