Cass. pen. n. 9151 del 16 luglio 1999
Testo massima n. 1
Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti», come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.
Testo massima n. 2
Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento.
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