Art. 603 – Codice di procedura penale – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 6].
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190 bis.
4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.]
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10378/2020
Nel giudizio di appello non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole. (In applicazione del suddetto principio, nel caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero che censurava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali nel corso di incidente probatorio, decisive ai fini della valutazione di responsabilità, la Corte ha ritenuto legittima la ripetizione dell'esame ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2017).
Cass. civ. n. 14229/2020
In caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 cod. proc. pen., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 16444/2020
In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/01/2019).
Cass. civ. n. 17970/2020
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/11/2019).
Cass. civ. n. 11958/2020
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).
Cass. civ. n. 12818/2020
Qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/04/2019).
Cass. civ. n. 15259/2020
Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 12/07/2018)-
Cass. civ. n. 15255/2020
Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 25/03/2019).
Cass. civ. n. 9542/2020
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 622 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, trattandosi di incombente proprio del processo penale. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).
Cass. civ. n. 12982/2020
Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 13733/2020
Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, previa soltanto indicazione dei temi da approfondire, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/03/2019).
Cass. civ. n. 26217/2020
Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Cass. civ. n. 14426/2019
L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016).
Cass. civ. n. 12215/2019
Il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).
Cass. civ. n. 11168/2019
Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/03/2017).
Cass. civ. n. 12811/2019
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trovando piuttosto la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria, con la conseguenza che l'appello, che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non è per ciò solo inammissibile. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/10/2018).
Cass. civ. n. 35696/2019
La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censura la sentenza di appello che aveva rideterminato "in peius" la pena inflitta, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado da un collaboratore di giustizia). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 07/12/2017).
Cass. civ. n. 38082/2019
Il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/05/2018).
Cass. civ. n. 31865/2019
In tema di rinnovazione dell'istruttoria, il giudice di appello che fondi sulle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, nel corso del dibattimento di primo grado, la riforma della sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione, anche nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta nuova perizia, rendendo quest'ultima ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 10/07/2018).
Cass. civ. n. 32854/2019
Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 12/06/2018).
Cass. civ. n. 19730/2019
L'appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente "in limine litis", ma anche all'esito della discussione: a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal procuratore generale avverso una sentenza d'appello, confermativa dell'esito assolutorio di primo grado, in un caso nel quale l'atto di appello si presentava generico perché privo di confronto con i motivi della decisione di prima istanza, che aveva analiticamente indicato le ragioni della ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa di una presunta violenza sessuale). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 20/09/2017).
Cass. civ. n. 37901/2019
Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2018).
Cass. civ. n. 27751/2019
Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/10/2018).
Cass. civ. n. 41736/2019
Il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018).
Cass. civ. n. 31921/2019
In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (In applicazione del principio, la Corte, ritenuto fondato il ricorso dell'imputato sul punto della operata riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado pur in assenza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione dei reati nel frattempo prescritti nonché, a fronte della suddetta fondatezza, anche agli effetti civili, osservando inoltre che il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto applicando, con distonia del sistema, principi di oralità ed immediatezza della prova avulsi dal sistema processualcivilistico). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/12/2018).
Cass. civ. n. 38823/2019
Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato il fatto ritenuto in primo grado reato tentato come consumato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 01/12/2017).
Cass. civ. n. 5716/2019
Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 31/05/2018).
Cass. civ. n. 51898/2019
In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 04/12/2018).
Cass. civ. n. 51901/2019
Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/04/2018).
Cass. civ. n. 44154/2019
Nel giudizio di appello il provvedimento di ammissione di prove nuove adottato in sentenza, in violazione degli artt. 190 e 495, comma 1, e 603, comma 1, cod. proc. pen., a seguito di riserva della decisione sulla richiesta di prova unitamente a quella sul merito, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa in ragione della conseguente incertezza sul materiale oggetto di discussione tra le parti. (Nella fattispecie, relativa a un documento già allegato all'atto di appello, la Corte ha escluso la dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendosi comunque svolto il contraddittorio tra le parti sull'utilità del documento nuovo). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/11/2018).