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Art. 603 — Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

Art. 603 — Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove , il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale .

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1 .

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [ 604 6] .

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale .

4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.]

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [ 477 ] per un termine non superiore a dieci giorni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 14800/2018

Il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisce fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell’incidenza dell’oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicchè esso diviene recessivo là dove – come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna – detto canone non venga in questione. [In motivazione, si è precisato che il principio di immediatezza non può essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un “novum iudicium”].
Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

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Cass. pen. n. 5441/2018

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la parte che solleciti l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all’epoca della decisione di primo grado, ha l’onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell’assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto.

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Cass. pen. n. 53601/2017

In tema di rinnovazione del dibattimento, l’obbligo per il giudice di appello, sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell’imputato. [Fattispecie nella quale l’imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violenza privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo aveva condannato solo per i primi due delitti, riqualificando il reato di rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della suddetta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d’appello, pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riqualificava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti].

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Cass. pen. n. 53594/2017

La necessitàper il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilià di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.

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Cass. pen. n. 49159/2017

Il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario, non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, ovvero sia inficiata da un errore di diritto. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d’appello che aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste riportate nella motivazione della sentenza di primo grado, e la cui valutazione, ad opera del primo giudice, è stata ritenuta dalla Corte inficiata da un errore di diritto].

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Cass. pen. n. 35899/2017

Il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all’indispensabile rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione “differente” della prova dichiarativa e non di mero “travisamento” di essa, caso quest’ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.

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Cass. pen. n. 33272/2017

Non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando l’attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia assolutoria].

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Cass. pen. n. 19958/2017

Non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove. [Fattispecie di reato di cui all’art. 674 cod. pen., nella quale il primo giudice aveva valorizzato, per escludere la responsabilità, una consulenza tecnica resa in precedente giudizio civile che aveva escluso l’immissione di fumi o vapori, stimandola non superabile dalla opposta testimonianza di ufficiale di PG autore di un successivo sopralluogo, laddove la sentenza di condanna in appello aveva ritenuto, al contrario, tale deposizione più aderente alla situazione di fatto dei luoghi, modificata posteriormente alla consulenza].

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Cass. pen. n. 18620/2017

Il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

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Cass. pen. n. 13888/2017

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1[richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove] e 3 [rinnovazione “ex officio”] dell’art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità [assoluta nel caso del comma terzo] del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

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Cass. pen. n. 12783/2017

Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibilità abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si applica nell’ipotesi di motivazione generica della sentenza del primo giudice, che non contenga valutazioni specifiche sull’attendibilità delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presupposto applicativo del principio, e cioè l’esistenza di una effettiva valutazione negativa sull’attendibilità della prova dichiarativa da parte del giudice di primo grado.

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Cass. pen. n. 6366/2017

Il giudice di appello, per riformare “in peius” una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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Cass. pen. n. 4222/2017

Il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. [Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l’esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa].

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Cass. pen. n. 51041/2016

Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impugnazione, ha diritto ad ottenere la “integrale” rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall’art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l’art. 6 Cedu, tra la disposizione dell’art. 175, comma secondo, e quella dell’art. 603, comma quarto, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 47963/2016

In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per prova “sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado”, di cui all’art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., s’intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d’indagine, o che viene reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l’ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all’art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. [In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto].

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Cass. pen. n. 27620/2016

Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna.
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio.
La necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a] per il testimone “puro”; b] per quello c.d. assistito; c] per il coimputato in procedimento connesso; d] per il coimputato nello stesso procedimento [fermo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato]; e] per il soggetto “vulnerabile” [salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress]; f] per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” [dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione].
La previsione contenuta nell’art.6, par.3, lett. d] della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa – ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare – preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio “ex actis”, fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la sottrazione all’esame non dipenda nè dalla volontà di favorire l’imputato nè da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte.

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Cass. pen. n. 15912/2015

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d’appello che, dopo aver acquisito d’ufficio il fascicolo relativo ad altro procedimento, contenente tra l’altro gli esiti di attività di intercettazione, aveva rigettato richieste, formulate in controprova, di trascrizione delle intercettazioni e di escussione di un teste, prive di qualunque esplicitazione delle ragioni della rilevanza dei predetti mezzi istruttori].

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Cass. pen. n. 8936/2015

Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest’ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita].

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Cass. pen. n. 6403/2015

Il giudice di appello che intenda riformare “in peius” la pronuncia assolutoria di primo grado ha l’obbligo – in conformità all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sent. Dan c/ Moldavia] – di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l’attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività.

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Cass. pen. n. 1400/2015

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. [Fattispecie in tema di giudizio abbreviato]

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Cass. pen. n. 41500/2013

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello, per consentire l’esame dell’imputato e far risultare il suo “status” di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.

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Cass. pen. n. 34900/2013

Nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

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Cass. pen. n. 20466/2013

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma terzo, c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione ritenuta assolutamente necessaria, non essendogli in particolare precluso il potere di ordinare il riesame dei testi già escussi dal giudice di primo grado.

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Cass. pen. n. 20095/2013

Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

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Cass. pen. n. 10542/2012

È illegittima la pronuncia della Corte d’appello che, in sede di rinvio, rigetti immotivatamente una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale determinata da una carenza di attività difensiva posta in essere senza colpa dell’imputato nel precedente grado di giudizio. [Fattispecie in cui l’appellante aveva presentato una richiesta di rinnovazione dibattimentale per offrire una prova sulla sussistenza dello stato di necessità, resa impossibile in primo grado per la mancata conoscenza della fissazione del giudizio dovuta a responsabilità del difensore di fiducia].

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Cass. pen. n. 28542/2009

L’imputato il quale abbia chiesto ed ottenuto di accedere al rito abbreviato incondizionato non ha titolo per chiedere, in sede di appello, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 2, c.p.p., ma può soltanto sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, del potere officioso di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo.

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Cass. pen. n. 41306/2008

È legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, c.p.p., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l’espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.

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Cass. pen. n. 35372/2007

Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti» sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

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Cass. pen. n. 16422/2007

Nel giudizio d’appello, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all’abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l’articolo 603, comma 1, del c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione [sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità] può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 33748/2005

Nel giudizio di appello l’acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev’essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526 comma primo c.p.p.

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Cass. pen. n. 16940/2004

La rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all’acquisizione di nuove prove, non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo; conseguentemente, non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico la traduzione in italiano di atti originariamente redatti in lingua tedesca. [Nella specie si lamentava che, una volta rinnovato il dibattimento in sede di rinvio, si sarebbe dovuta concedere la diminuente del rito abbreviato che nel precedente giudizio di cassazione la Corte suprema aveva ritenuto non applicabile a delitto punibile con l’ergastolo, se non, appunto, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale].

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Cass. pen. n. 16786/2004

Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta – sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine – risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l’ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell’art. 603 c.p.p., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell’art. 627 stesso codice.

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Cass. pen. n. 14052/2003

L’ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall’art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell’imputato delle prove che si vogliono assumere.

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Cass. pen. n. 12853/2003

Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l’imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione [art. 441, comma 5, c.p.p.], di disporre in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale [art. 603, comma 3, c.p.p.] sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa dell’imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest’ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un’assoluta esigenza probatoria.

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Cass. pen. n. 37285/2002

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell’udienza, prescritta dall’art. 585, comma quarto, c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile — diversamente dal caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale previsto dall’art. 603, primo comma — di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto “manifestamente superflue o irrilevanti” a norma dell’art. 495, comma 1, appositamente richiamato dall’art. 603, comma 2, c.p.p.

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Cass. pen. n. 23161/2002

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta — in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall’art. 496, comma 1 c.p.p. — alla «assunzione di prove» [il cui oggetto dev’essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all’art. 187 stesso codice], non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell’art. 236, comma 2 c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.

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Cass. pen. n. 8891/2000

In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

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Cass. pen. n. 6426/2000

In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 603 c.p.p. per l’esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell’esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell’art. 603 c.p.p., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

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Cass. pen. n. 3614/2000

Nel caso di «prova sopravvenuta o scoperta» successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l’obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall’art. 603, comma 2, c.p.p. comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall’art. 495, comma 2, stesso codice.

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Cass. pen. n. 1075/2000

In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in sede di appello, l’art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l’istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. [Nella fattispecie, l’imputato aveva, in grado di appello, chiesto la assunzione di testimonianza di persona, la quale aveva, dopo il giudizio di primo grado, riferito di essere a conoscenza di circostanze dalle quali poteva desumersi la falsità della deposizione resa in giudizio dalla P.O. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta, assumendo che essa era relativa a circostanza di fatto del tutto nuova e contrastante con elementi di prova già acquisiti in primo grado. La Suprema Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado].

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Cass. pen. n. 14102/1999

In tema di rinnovazione del dibattimento in appello, una volta che il P.M. abbia prestato acquiescenza alla mancata audizione di un teste non comparso in primo grado, né si sia avvalso del potere di chiedere la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, non rimane che il rimedio della parziale rinnovazione del dibattimento ex art. 603, primo comma, c.p.p. nella misura in cui l’invocato esame costituisce una nuova prova.

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Cass. pen. n. 11082/1999

Il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

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Cass. pen. n. 9151/1999

Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti», come previsto dall’art. 603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento [come previsto dall’art. 606, comma 1, lett. a], c.p.p.] e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.

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Cass. pen. n. 4646/1999

L’art. 603, comma 1, c.p.p., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutta l’istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell’istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell’art. 187 c.p.p. ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro, il rigetto della relativa richiesta di parte, ove congruamente e logicamente motivato dal giudice di appello, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto.

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Cass. pen. n. 13237/1998

Nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello l’assunzione di mezzi di prova ai sensi dell’art. 603 c.p.p., e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all’imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall’art. 442 stesso codice.

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Cass. pen. n. 12459/1998

Ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello [art. 603 c.p.p.] il giudice deve valutare l’indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo — con riferimento alla testimonianza — alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all’espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell’attendibilità dei testi. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d’appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all’escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva «del tutto inverosimile»].

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Cass. pen. n. 7143/1998

Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma terzo, c.p.p. In fase d’appello peraltro non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova.

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Cass. pen. n. 6753/1998

Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all’art. 603, primo comma, c.p.p. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. [Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell’istruttoria già svolta in primo grado].

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Cass. pen. n. 6875/1997

Non è abnorme né nulla l’ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l’art. 178 c.p.p., poiché le ordinanze sono sempre revocabili re melius perpensa. [Nella specie, la Corte ha anche escluso che a seguito del decreto di citazione dei testi indicati nell’ordinanza di rinnovazione, emesso fuori udienza dal presidente, possa derivare la nullità suddetta, poiché questo provvedimento costituisce espressione del potere conferito al presidente medesimo di ordinare la citazione].

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Cass. pen. n. 4467/1997

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non è sindacabile il provvedimento della corte d’appello che, pur riconoscendo l’incompletezza di alcuni accertamenti e la mancata assunzione di taluni testi, motivi anche implicitamente, purché in maniera logica ed accettabile, sulla non indispensabilità ai fini della decisione delle prove di cui viene prospettata l’assunzione; né può ritenersi, in forza del principio di tassatività, che dalla mancata adozione, da parte del giudice di secondo grado, dell’autonoma ordinanza di rigetto prevista dall’art. 603, quinto comma, c.p.p., possa derivare una qualche nullità, non essendo specificamente prevista dalla legge per tale omissione detta sanzione processuale.

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Cass. pen. n. 7746/1996

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 603 c.p.p. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell’istruzione dibattimentale — nell’ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado — nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1 [che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova], norma quest’ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis [reati di cui agli artt. 416 bis, 630 c.p., 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo articolo]. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che — nel caso previsto nel comma 2 dell’art. 603 c.p.p. — il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall’ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p., ove sia richiesto l’esame di testimoni o di persone indicate nell’art. 210 [imputati in procedimento connesso o collegato], che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti [a norma dell’art. 238], l’esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.

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Cass. pen. n. 7047/1996

La rinnovazione del dibattimento in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell’indagine probatoria dibattimentale in primo grado, è provvedimento di carattere eccezionale giustificato dall’assoluta necessità dell’assunzione della nuova prova al fine della decisione. Non è perciò sindacabile il provvedimento della corte d’appello che, pur riconoscendo l’incompletezza di alcuni accertamenti o la mancata assunzione di alcuni testi, motivi anche implicitamente in maniera logica ed accettabile sulla non indispensabilità degli accertamenti prospettati. Ove peraltro l’assunzione delle nuove prove possa portare eventualmente a certezze solo nel senso contrario agli interessi della parte che richiede la rinnovazione, tale richiesta è da ritenersi irrilevante. [Nell’affermare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della corte d’appello alla rinnovazione del dibattimento chiesta dalla parte civile osservando che l’assunzione delle prove richieste, sebbene effettivamente carenti nel giudizio di primo grado, non sarebbe stata comunque idonea ad accertare la responsabilità dell’imputato, prosciolto in appello ex art. 530 cpv. c.p.p., potendo in via del tutto eventuale portare al contrario ad un suo proscioglimento con formula piena].

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Cass. pen. n. 5579/1996

La possibilità di rinnovazione del dibattimento in appello, stabilita dall’art. 603 c.p.p., non viola il criterio del doppio grado di giurisdizione stabilito dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo — approvata a Strasburgo il 22 novembre 1984 e resa esecutiva con L. 9 aprile 1990 n. 98 — posto che le nuove prove assunte in secondo grado integrano e si coordinano con gli elementi già acquisiti nel primo giudizio, che il giudice di appello deve valutare congiuntamente ai nuovi.

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Cass. pen. n. 2780/1996

Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

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Cass. pen. n. 12469/1995

In riferimento alla assunzione di nuove prove, contenute nell’art. 603 c.p.p. deve ritenersi esteso alle prove già esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Sempre nell’ambito delle nuove prove, deve peraltro ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado [ed emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico], e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria; in relazione alla seconda categoria il giudice deve rinnovare l’istruzione osservando i soli limiti posti dagli art. 190 [Diritto alla prova] e 190 bis [Requisiti delle prove in casi particolari].

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Cass. pen. n. 9333/1995

In sede di appello il giudice ha il potere-dovere di ammettere le prove richieste da una parte solamente qualora egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori od incerti nonché quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sè oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza. Né l’art. 603 comma 1 c.p.p., nel subordinare alla sopra menzionata condizione la rinnovazione del dibattimento, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione: tali disposizioni infatti nel riconoscere all’imputato il diritto al «processo giusto» non sottraggono al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l’ammissibilità e la conferenza delle prove richieste.

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Cass. pen. n. 2666/1995

È legittima l’acquisizione in sede di appello, ai sensi dell’art. 603 comma secondo c.p.p. [rinnovazione dell’istruzione dibattimentale] ed in applicazione della nuova formulazione dell’art. 500 comma quarto stesso codice, del verbale delle dichiarazioni rese da un testimone nel corso delle indagini preliminari, quando dette dichiarazioni, nel giudizio di primo grado, siano state utilizzate per contestazioni, senza tuttavia poter essere inserite, alla stregua della normativa all’epoca vigente, nel fascicolo per il dibattimento.

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Cass. pen. n. 6616/1994

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi sia stata espressa e motivata richiesta degli imputati, il giudice è tenuto a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze stesse e, sebbene non sia tenuto anche a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione, deve tuttavia esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni. A tale scopo è insufficiente il richiamo ad un principio astratto, svincolato dalla personalità degli imputati e dal ruolo da ciascuno di essi rivestito. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che era pervenuta al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, soltanto «per non svilire la sanzione nei confronti di una condotta grave e connotata di valenze criminologiche», senza neppure, in alcun modo, distinguere la posizione di ogni singolo imputato].

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Cass. pen. n. 5690/1994

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quando le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede ai sensi dell’art. 603, comma 2, c.p.p., senza che alcuna preclusione derivi dalla scadenza del termine stabilito dall’art. 585, comma 4, c.p.p. per la presentazione dei motivi aggiunti, preclusione che opera nella diversa ipotesi di rinnovazione prevista dall’art. 603, comma 1, c.p.p.

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Cass. pen. n. 5167/1994

Anche in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede di appello ex art. 603 c.p.p., analogamente a quel che avviene in materia di revisione, nel concetto di prova «nuova» deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall’art. 630 dello stesso codice, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra quelli la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove – nel senso suindicato – senza ulteriori distinzioni, l’art. 603 succitato reca, pur se nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado – ipotesi questa contemplata dal secondo comma – ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico – ipotesi considerata dal primo comma – ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all’interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al primo comma, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall’art. 495 comma 1 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1726/1994

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado di appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, il giudizio espresso dal giudice di appello circa il diniego di rinnovazione del dibattimento, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto, che non lede, peraltro, il diritto della parte all’acquisizione della prova sancito dall’art. 190 c.p.p., in quanto agli atti è già legittimamente acquisita la prova di cui la parte chiede la rinnovazione. [Fattispecie in tema di richiesta di «superperizia», ritenuta non rilevante ai fini del giudizio finale].

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Cass. pen. n. 1708/1994

Gli adempimenti di cui all’art. 468 c.p.p. [nella specie, richiesta di acquisizione di verbali di prova tratti da altro procedimento], non possono trovare applicazione, ai sensi dell’art. 598 c.p.p., nel giudizio di appello, essendo in tale giudizio l’acquisizione delle prove del tutto eccezionale, ed autonomamente regolata dall’art. 603 c.p.p.

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Cass. pen. n. 11039/1993

La portata della disposizione di cui all’art. 603 c.p.p. non va limitata, consentendo la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo nel caso in cui si ritenga incompleta quella effettuata in primo grado e non anche quando tale istruzione è mancata totalmente. Infatti, la rinnovazione può essere sia parziale che totale e quest’ultima ipotesi va riferita anche al caso in cui l’istruzione dibattimentale non sia stata effettuata.

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Cass. pen. n. 8719/1993

A norma del terzo comma dell’art. 603 c.p.p. in sede di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene «assolutamente necessaria». Corollario logico di tale norma è il principio che se nel corso della rinnovazione il giudice di appello ritiene raggiunto lo scopo che l’aveva determinata e quindi non più «assolutamente necessaria» la continuazione dell’istruzione dibattimentale e rende di ciò conto con adeguata motivazione immune da vizi logico-giuridici, non cade in violazione di legge o in vizio di motivazione, non essendo previsto che la rinnovazione sia in ogni caso portata a conclusione in quanto ciò non incide sul diritto di prova riconosciuto alle parti.

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Cass. pen. n. 8852/1992

Perché il giudice di appello possa esercitare il potere di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale su richiesta di parte, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, basta che venga prospettata una nuova prova, nel senso di prova non assunta in primo grado e per la quale non siano intervenute preclusioni, mentre non occorre che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado [che sono solo una categoria delle nuove prove] o dell’assunzione di prove erroneamente non ammesse in primo grado, o della riassunzione di prove già acquisite in primo grado.

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Cass. pen. n. 5508/1991

L’art. 603 c.p.p., sostanzialmente riproduttivo dell’art. 520 c.p.p. 1930, nel confermare la natura discrezionale dei poteri riconosciuti in materia di rinnovazione dell’istruzione al giudice del gravame, non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con il dettato degli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale, i quali nel riconoscere il diritto dell’imputato al «processo giusto» non sottraggono, però, al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l’ammissibilità e la conferenza ai fini del giudizio delle prove indicate o richieste dall’imputato.

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