Cass. pen. n. 19704 del 17 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Annullamento della misura di prevenzione per motivi di legittimità - Operatività “ex tunc” - Inosservanza degli obblighi - Rilevanza penale - Esclusione.


In tema di misure di prevenzione, l'annullamento per motivi di legittimità del decreto di sottoposizione alla misura opera "ex tunc", privando di rilevanza penale l'accertata inosservanza degli obblighi imposti con il provvedimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 35899 del 2004

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

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