Cass. civ. n. 19716 del 17 luglio 2024
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del TUB (d.lgs. n. 117 del 1985) o del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) - Poteri del giudice - Contenuto e Finalità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni.
Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1985 num. 117