Cass. pen. n. 5044 del 15 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Data l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale è a carattere essenzialmente sintomatico, basandosi - nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafioso-camorristiche - sull'utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario certo e idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice.
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