Cass. pen. n. 19751 del 17 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Distanza temporale tra la commissione dei delitti fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Delitto di associazione per delinquere - Differenza - Elementi fattuali - Necessità - Ragioni.
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.