Cass. pen. n. 16019 del 29 aprile 2002
Testo massima n. 1
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.