Art. 541 – Codice di procedura penale – Condanna alle spese relative all’azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave [96], può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 19899/2024
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 50235/2023
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Cass. civ. n. 48081/2023
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).
Cass. civ. n. 42185/2023
In tema di spese processuali, ove ricorra per cassazione avverso la sentenza di appello il solo responsabile civile, mentre l'imputato mostri acquiescenza alla sentenza, non esercitando la propria facoltà d'impugnazione, la condanna alle spese dovrà essere pronunciata a carico del solo responsabile civile ricorrente, atteso che non si è realizzata alcuna situazione di soccombenza dell'imputato rimasto inerte.
Cass. civ. n. 36686/2023
In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 32380/2023
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Cass. civ. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. civ. n. 28352/2023
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).
Cass. civ. n. 26132/2023
La responsabilità conseguente all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, connotata da colpa grave, è interamente disciplinata dalla previsione speciale di cui all'art. 541, comma 2, c.p.p., non potendo, pertanto, costituire oggetto di un'autonoma azione risarcitoria civilistica ex art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 22937/2023
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
Cass. civ. n. 20383/2023
In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato).
Cass. civ. n. 15664/2023
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8604/2023
In tema di remissione del debito per spese di giustizia, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le sole spese afferenti al processo penale, quali sanzioni economiche accessorie alla pena, non trovando applicazione per le somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, che costituiscono un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell'imputato.
Cass. civ. n. 6287/2023
E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.
Cass. civ. n. 1144/2023
In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.
Cass. pen. n. 47782/2018
Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili).
Cass. pen. n. 829/2018
In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Cass. pen. n. 1681/2017
Più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi.
Cass. pen. n. 47061/2014
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali liquidate alla parte civile, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
Cass. pen. n. 3885/2012
In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.
Cass. pen. n. 22387/2005
In tema di patteggiamento, nell'ipotesi in cui la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione seppur non corredata della relativa nota spese, il giudice è comunque tenuto alla liquidazione delle spese processuali in favore della stessa sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Cass. pen. n. 8442/2005
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»).
Cass. pen. n. 31330/2004
La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.
Cass. pen. n. 16019/2002
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.
Cass. pen. n. 15908/2002
Anche nel caso in cui il ricorso per cassazione proposto dall'imputato venga dichiarato inammissibile con decisione assunta in camera di consiglio e non all'esito di pubblica udienza, è possibile, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 541 c.p.p., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia svolto attività difensiva (nella specie costituita dalla tempestiva produzione di una memoria) ed abbia fatto pervenire la relativa nota.
Cass. pen. n. 8552/2002
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 133 att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria — stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta — una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità).
Cass. pen. n. 45130/2001
In tema di spese concernenti l'esercizio dell'azione civile, nel caso di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell'avente diritto) liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento alla tariffa professionale vigente.
Cass. pen. n. 9412/1997
Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del «patteggiamento» in sede dibattimentale con valutazione globale, senza tenere conto delle liquidazioni già avvenute nelle fasi precedenti e delle spese non necessarie).
Cass. pen. n. 3/1997
Il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. pen. n. 9344/1994
In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita la decisione del giudice di merito di compensare totalmente le medesime, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in cassazione, a meno che essa non sia basata su ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Cass. pen. n. 10581/1993
Ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione.
Cass. pen. n. 7125/1993
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.