Cass. pen. n. 15908 del 26 aprile 2002
Testo massima n. 1
Anche nel caso in cui il ricorso per cassazione proposto dall'imputato venga dichiarato inammissibile con decisione assunta in camera di consiglio e non all'esito di pubblica udienza, è possibile, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 541 c.p.p., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia svolto attività difensiva (nella specie costituita dalla tempestiva produzione di una memoria) ed abbia fatto pervenire la relativa nota.
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