Cass. pen. n. 8552 del 4 marzo 2002
Testo massima n. 1
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 133 att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria — stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta — una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi