Cass. pen. n. 4 del 17 giugno 1997

Testo massima n. 1


Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

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