Cass. pen. n. 19784 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - Riabilitazione - Inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Elemento ostativo alla concessione - Condizione e limiti - Fattispecie.


In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 4429 del 2000

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 178
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

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