Cass. pen. n. 7478 del 24 luglio 1996

Testo massima n. 1


Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. — alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. — non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE