Cass. civ. n. 19785 del 11 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Risarcimento per occupazione usurpativa - Plusvalenza - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Presupposti - Rilevanza del momento del pagamento - Eccezione - Ritardo nel pagamento da parte della P.A.


In tema d'imposte dirette sui redditi, la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, ove percepita dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, anche se il bene sia stato trasferito prima del gennaio 1989, mentre non è imponibile se gli atti di trasferimento, quali decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo della P.A..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3503 del 2017

Normativa correlata

Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST.
Costituzione art. 97 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE