Cass. civ. n. 19837 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Limiti.


Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 23288 del 2018

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

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