Cass. civ. n. 19837 del 12 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Limiti.
Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.