Cass. civ. n. 19843 del 18 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Soggetti passivi dell'imposta - Residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato - Accertamento ex art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023 - Applicabilità a far data dall'1 gennaio 2024 - Fondamento.
In materia di soggetti passivi dell'imposta ed ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall'1 gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2023 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 27/12/2023 num. 209 art. 1
Legge 27/12/2023 num. 209 art. 7 com. 1