Cass. pen. n. 7767 del 24 luglio 1991

Testo massima n. 1


L'onere di motivare la sentenza non equivale ad obbligo del giudice di convincere tutti i destinatari della motivazione. Ciò che rileva è l'esistenza di un apparato argomentativo, cui non si possa imputare violazione di principi di diritto o regole codificate, superficialità ed approssimazione nella valutazione del dato probatorio, contrasto con il buon senso, incoerenza delle illazioni, inadeguatezza del giudizio sulle risultanze processuali.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi