Cass. pen. n. 4415 del 8 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta per relationem a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza di primo grado non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi