Cass. pen. n. 39569 del 22 novembre 2002

Testo massima n. 1


Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.

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