Cass. pen. n. 2042 del 5 marzo 1997

Testo massima n. 1


In tema di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo a guidare l'interpretazione della sentenza divenuta irrevocabile, è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione. In particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, che si doleva del fatto che la corte di appello aveva negato in motivazione la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primo grado, pur mancando una impugnazione del pubblico ministero e pur avendo la stessa Corte, nel dispositivo, riducendo la pena principale, confermato nel resto sul punto la sentenza impugnata).

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