Cass. civ. n. 19885 del 18 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Dirigenti - Transito dalla seconda alla prima fascia dirigenziale - Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito applicativo - A tutti i dirigenti delle amministrazioni statali e non statali ex art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001 - Fondamento - Conseguenze.


In tema di passaggio dalla seconda alla prima fascia dirigenziale, l'art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica a tutti i dirigenti dello Stato, ivi compresi quelli appartenenti alle amministrazioni ad ordinamento autonomo come la Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che a quelli delle amministrazioni non statali di cui all'art. 27 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento sul territorio nazionale; ne consegue che il diritto al passaggio di fascia deve riconoscersi anche al dirigente statale di seconda fascia che ha ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti presso un ente locale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4876 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 13
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27

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