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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 22 del 8 gennaio 2010

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 22 del 8 gennaio 2010

Testo massima n. 1

Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione circa la sussistenza dell’impedimento del presidente del tribunale di prevenzione [ nella specie causato dal suo trasferimento in altra sede ], che deve comunque essere effettivo, serio, grave e duraturo, in forza del quale il componente anziano deve sottoscrivere il provvedimento anche per il presidente impedito.

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