14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48431 del 30 dicembre 2008
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l’inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell’eventuale giudizio di impugnazione.
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