Cass. pen. n. 6381 del 21 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art. 487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p.

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