Cass. civ. n. 19968 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Regime dell’IVA di gruppo - Compensazione in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - Atto di recupero delle imposte illegittimamente compensate - Configurabilità - Ragioni.


In tema di amministrazione straordinaria, qualora un'impresa, in esercizio della facoltà di adesione al regime della cd. IVA di gruppo, di cui all'art. 6, comma 3, del d.m. 13 settembre 1979 e al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia valere una compensazione d'imposta in difetto dei relativi presupposti, l'erario è facoltizzato ad emettere ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, che, rispondendo ad una funzione accertativa, non urta con il divieto di cui all'art. 51 l.fall., attinente alle azioni esecutive e cautelari, tenuto conto che l'apertura della procedura concorsuale non esonera dal rispetto dei presupposti di accesso all'istituto della compensazione, ivi compreso il rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

DM Finanze 13/09/1979 art. 6 com. 3
Legge 20/12/2003 num. 311 art. 1 com. 421
Legge Falliment. art. 35 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 51
Decreto Legisl. 08/07/1979 num. 270 art. 36

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