Cass. civ. n. 19970 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI Imprese assicuratrici - Contratto autonomo di garanzia - Divieto di compiere operazioni ex artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 - Conseguenze - Nullità dell'atto per contrarietà a norma imperativa - Fondamento - Fattispecie.


Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6177 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5
Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 130
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE