Cass. pen. n. 8931 del 8 agosto 1994

Testo massima n. 1


In tema di modificazione dell'imputazione, è del tutto irrilevante, ai fini della corretta osservanza del disposto di cui all'art. 516 del codice di rito penale, anche con riferimento alla disciplina ex art. 519 commi 1 e 2 dello stesso codice, la circostanza che il pretore abbia richiamato l'attenzione del pubblico ministero sugli esiti del dibattimento implicanti una diversità del fatto emerso rispetto a quello contestato, quando sia pacifico che la precisazione della contestazione fu operata dall'ufficio di accusa e che l'imputato e il suo difensore nulla ebbero a osservare al riguardo, accettando la contestazione mediante la richiesta di un termine a difesa (nella specie accordato).

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