Cass. civ. n. 19993 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni urgenti - Rimborso - Necessità di previa autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Soggetto titolare del diritto al rimborso - Individuazione.


In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9319 del 2010

Normativa correlata

Costituzione art. 32
Costituzione art. 3 CORTE COST.

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