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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3821 del 29 marzo 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3821 del 29 marzo 2000

Testo massima n. 1

È manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2738 commi primo e secondo c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto le sentenze nn. 105 e 334 del 1996 rese dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità della norma, sia in relazione ai riferimenti religiosi della formula di ammonimento, sia in relazione alla mancata previsione della possibilità di conoscenza da parte del giudice civile del reato di falso giuramento, hanno in ogni caso ribadito la validità del giuramento come mezzo di prova nel nostro ordinamento.

Testo massima n. 2

L’azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome [ per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione. Ne consegue che la domanda di reintegra della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione ed è preclusa, perché nuova, la sua proposizione per la prima volta in appello, pur essendo consentito al legittimario leso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio, sia la riduzione che la divisione.

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