Avvocato.it

Art. 2738 — Efficacia

Art. 2738 — Efficacia

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [ 395 c.p.c ].

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [ 198 c.p. ].

In caso di litisconsorzio necessario [ 102 c.p.c. ], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 22037/2009

La prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell’art. 2738 c.c., implicando una presunzione “iuris et de iure” in ordine all’esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l’esito del giudizio civile da quello dell’eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell’ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun caso di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino detta sospensione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3821/2000

È manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2738 commi primo e secondo c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto le sentenze nn. 105 e 334 del 1996 rese dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità della norma, sia in relazione ai riferimenti religiosi della formula di ammonimento, sia in relazione alla mancata previsione della possibilità di conoscenza da parte del giudice civile del reato di falso giuramento, hanno in ogni caso ribadito la validità del giuramento come mezzo di prova nel nostro ordinamento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 631/1997

In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell’art. 2738, primo comma, c.c., sono indicative della volontà del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l’esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che, ove il convenuto abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l’attore abbia al medesimo deferito il giuramento decisorio sull’avvenuta estinzione dell’obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, a nulla valendo, se successiva, l’eventuale asserzione della parte che possa essere valutata come ammissione della non avvenuta estinzione dell’obbligazione. (Nella specie, dopo che i convenuti avevano prestato il giuramento loro deferito, confermando di avere soddisfatto il creditore, il loro difensore nella comparsa conclusionale aveva rilevato che comunque l’attore non aveva provato il diritto azionato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12277/1992

L’art. 2738, ultimo comma, c.c., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice, esclude l’efficacia di prova legale del giuramento sia nei confronti dei litisconsorti che lo hanno prestato sia nei confronti di quelli che, per qualsiasi causa, non lo hanno prestato: infatti, la norma non distingue tra gli uni e gli altri litisconsorti trovando il suo fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che, essendo unico ed inscindibile, deve necessariamente essere unitariamente valutato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2614/1988

In conseguenza della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie; tuttavia l’espletamento di tale mezzo istruttorio non impedisce al terzo d’intervenire nel procedimento — purché anteriormente alla rimessione della causa al collegio — per far valere, in forza della propria autonomia processuale, i suoi diritti verso una (intervento adesivo autonomo) o entrambe le parti (intervento principale), adducendo fatti e circostanze idonei a rimuovere nei propri confronti gli effetti negativi del giuramento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3111/1982

Con riguardo al credito di una società di fatto, la prestazione del giuramento decisorio da parte del socio munito del potere di rappresentanza, e costituitosi in giudizio in tale veste, spiega gli effetti di cui all’art. 2738 primo comma c.c., restando irrilevante che il giuramento stesso sia stato irritualmente deferito anche ad altro socio, con potere di rappresentanza disgiuntiva della società medesima, rimasto contumace e non presentatosi per prestare il giuramento.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze