Cass. pen. n. 176 del 23 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Il procuratore generale presso la corte di appello può proporre ricorso per cassazione anche avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p. sull'accordo tra imputato e pubblico ministero presso il tribunale. Il ricorso del procuratore generale infatti trova la sua fonte di legittimazione nell'art. 111 Cost., mentre d'altro canto, a mente dell'art. 570 comma primo c.p.p., gli è consentito proporre impugnazione anche in caso di acquiescenza del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento; facoltà questa che è riconosciuta allo stesso procuratore della Repubblica, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del P.M. presso il detto giudice.

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