Cass. pen. n. 20028 del 09 maggio 2024
Testo massima n. 1
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di discarica abusiva - Scarti di lavorazione dell'ardesia effettuata in uno stabilimento ubicato al di fuori dell'esercizio della cava - Disciplina derogatoria dei rifiuti di estrazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Disciplina generale sui rifiuti - Applicabilità - Sussistenza.
In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3
Decreto Legisl. 30/05/2008 num. 117 art. 3 com. 1 lett. D
Legge Reg. Liguria 21/06/1999 num. 18 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 undecies com. 2 lett. B)
Direttive Commissione CEE 15/03/2006 num. 21
Decreto Legisl. 30/05/2008 num. 117 art. 2