Cass. pen. n. 20040 del 26 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato - Elementi informativi - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.