Cass. pen. n. 20045 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - "Ne bis in idem" cautelare - Contestazione "aperta" del reato associativo - Chiusura effettuata dal pubblico ministero nel processo principale asseritamente preclusivo - Effetti preclusivi della decisione non irrevocabile - Configurabilità - Poteri di sindacato in capo al giudice della cautela - Esclusione - Ragioni.


In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2 del 1999

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

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