Cass. pen. n. 897 del 16 gennaio 2004
Testo massima n. 1
L'impugnazione proposta dalla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, come previsto dall'art. 576, comma 1, seconda ipotesi, c.p.p., è ammissibile pur quando con essa si chieda l'affermazione della penale responsabilità del prosciolto, a condizione che tale richiesta, di per sè insuscettibile di accoglimento, in presenza di giudicato penale, si accompagni alla indicazione degli effetti esclusivamente civili che mediante l'impugnazione si intendano conseguire. (Mass. redaz.).