Cass. pen. n. 12359 del 28 marzo 2001

Testo massima n. 1


L'impugnazione consentita alla parte civile dall'art. 576 c.p.p., siccome idonea a dar luogo ad una pronuncia di condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno e non soltanto ad una pronuncia funzionale all'esclusione dell'efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, deve ritenersi proponibile, alla sola condizione che trattisi di sentenza pronunciata nel giudizio, anche quando quest'ultima — come si verifica nel caso della sentenza predibattimentale prevista dall'art.469 c.p.p. — sia priva della suddetta efficacia.

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