Cass. civ. n. 20051 del 13 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione di sospensione del rimborso IVA - Autonoma impugnabilità - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5723 del 2016

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Costituzione art. 53
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23

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