Cass. pen. n. 4482 del 15 maggio 1997

Testo massima n. 1


In materia di impugnazione della parte civile (art. 576 c.p.p.), a quest'ultima spetta il solo potere di oppugnare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione di proscioglimento e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili, ma non quello di ottenere direttamente dal giudice penale una pronunzia di condanna al risarcimento dei danni.

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