Cass. civ. n. 20058 del 13 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dogana - Art. 303, comma 3, lett. e), del TULD - Sanzioni - Inderogabilità della misura minima - Illegittimità - Ragioni - Conseguenze.


La disposizione dell'art. 303, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), come sostituito dall'art. 11 del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, nel determinare la sanzione per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo fisso di 30.000 euro senza la possibilità di adeguamento della sanzione stessa alle circostanze specifiche del singolo caso, eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione di un dazio doganale non versato in misura superiore a 4.000 euro, ma inferiore a 5.000 euro, e, pertanto, va disapplicata in quanto contraria al diritto dell'Unione europea, nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25509 del 2020

Normativa correlata

DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3 lett. E
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 11
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

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