Cass. civ. n. 20059 del 22 luglio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Attestatore - Requisiti soggettivi - Indipendenza rispetto al debitore - Ipotesi sintomatica di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.


In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6922 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 161 com. 3
Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D
Cod. Civ. art. 2230
Cod. Civ. art. 2399 CORTE COST.

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